Regolamento Condominiale Montascale e Servoscale | Stannah

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L’installazione del servoscala in condominio

Scritto da Stannah

installazione piattaforma elevatrice

Installare un servoscala nelle parti comuni di un condominio costituisce una situazione sempre più ricorrente soprattutto negli edifici costruiti prima della entrata in vigore della normativa anti-barriere architettoniche che ha imposto criteri di progettazione e realizzazione che garantiscano una piena e totale accessibilità di tutte le parti comuni.

Normativa: Barriere Architettoniche

Nei miei precedenti articoli pubblicati su questo sito ho già avuto modo di illustrare ai nostri cari lettori come la specifica normativa in materia di accessibilità, proprio per facilitare la realizzazione di interventi finalizzati a superare le barriere architettoniche nelle parti comuni dei condomini, abbia previsto un regime speciale e particolare che deroga agli ordinari principi e regole stabilite dal nostro Codice Civile in materia condominiale.

La specialità e particolarità di questa normativa sta in primo luogo nel fatto di consentire di intervenire sulle parti comuni senza dover necessariamente ottenere in assemblea il consenso degli altri condomini ordinariamente necessario per effettuare le c.d. innovazioni. La normativa speciale infatti prevede che in seconda convocazione si possa deliberare ed autorizzare qualsiasi intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere con una maggioranza di 1/3 (questa maggioranza peraltro è stata innalzata dalla recente riforma del condominio in vigore da giugno 2013).

servoscala in condominio normativa

Legge 13.1989

In secondo luogo questa normativa (stiamo parlando della Legge numero 13 del 1989) consente perfino di prescindere dal consenso degli altri condomini quando per il superamento delle barriere architettoniche si sceglie di installare un servoscala. In questo caso non è in alcun modo necessario ottenere il consenso di una determinata (se pur ridotta) maggioranza in assemblea, ma è possibile procedere liberamente.

La normativa però impone a chi è interessato a installare un servoscala una particolare procedura. Il condomino che ha necessità di superare delle barriere presenti nelle parti comuni deve infatti, come primo passo, inviare all’amministratore una richiesta scritta in cui fa presente che intende installare un servoscala. Solo dopo che sono trascorsi tre mesi da questa richiesta senza che vi sia stata una delibera in merito, allora la persona interessata potrà procedere alla installazione a proprie spese.

Questa procedura apparentemente semplice e lineare in realtà necessita di alcuni preziosi chiarimenti ed approfondimenti in quanto sono sempre di più i contenziosi che sorgono tra condomini proprio in relazione all’installazione del servoscala sulle parti comuni.

La necessità di chiarire alcuni importanti aspetti nasce peraltro anche dal fatto che la riforma del condominio (in vigore da giugno 2013) ha mantenuto invariata questa particolare procedura stabilita per facilitare l’installazione di servoscala nei condomini. Rimane quindi alto l’interesse per questo tipo di procedura che consente di intervenire sulle parti comuni senza la necessità di ottenere il consenso degli altri condomini.

servoscale a piattaforma Legge 13 del 1989

Servoscala in condominio

Vediamo quindi quali sono le attenzioni da porre nel procedere all’installazione di un servoscala. Il punto di partenza ovviamente è la conoscenza della specifica norma che ha introdotto questa agevolazione. Si tratta del comma secondo dell’art. 2 della Legge 13.1989 che recita:

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages

La semplice lettura della normativa però non ci consente di capire alcuni aspetti delicati che occorre tenere ben presenti per evitare il sorgere di litigi.

Innanzitutto è opportuno che la richiesta scritta non si limiti a far presente all’amministratore la sola intenzione di installare un servoscala ma contenga anche una vera e propria richiesta di convocazione di un assemblea condominiale specifica su questa richiesta.  La ragione sta nel fatto che la persona che per primo ha sentito il bisogno e interesse a installare un servoscala potrebbe in realtà trovare altri condomini interessati a partecipare al costo dell’opera.

E’ consigliabile poi allegare alla raccomandata scritta, oltre il preventivo, anche il progetto relativo al servoscala che si intende installare.

Questo adempimento è particolarmente importante in quanto mette il resto dei condomini e lo stesso amministratore nelle condizioni di valutare preventivamente da una parte l’eventuale interesse a partecipare al costo dell’opera e dall’altro di verificare se esistono eventuali possibili pregiudizi e limiti alla stessa installazione.

Sappiamo infatti come la possibilità di installare a proprie spese un servoscala anche senza il consenso del resto dei condomini incontri dei precisi limiti di legge sanciti dal Codice Civile (pregiudizio alle parti comuni, al decoro architettonico e alla sicurezza e stabilità dello stabile).

Per evitare quindi che questi limiti possano essere opposti e contestati da qualche condomino dissenziente dopo che il servoscala sia già stato acquistato o installato è opportuno e consigliabile far conoscere al resto dei condomini il progetto prima possibile, in modo che gli stessi possano avere il tempo necessario di valutare eventuali “controindicazioni” rispetto allo stesso progetto e farle presenti durante la discussione in assemblea.

E’ quindi interesse dello stesso condomino, che ha esigenza di superare delle barriere nelle parti comuni, cercare di condividere prima possibile con il resto dei condomini il progetto ed eventualmente prendere atto di eventuali contestazioni in modo da valutare se vi siano delle modifiche da apportare.

Solo condividendo il progetto con i propri vicini si ha possibilità di ridurre il rischio di possibili azioni legali dai condomini dissenzienti oppure assenti in assemblea.

I tre mesi di tempo che la legge concede come spazio temporale trascorso il quale un condomino può procedere a installare un servoscala ha proprio questa utilità: consente di valutare eventuali limiti tecnici all’installazione.

A dimostrazione dell’importanza di portare a conoscenza di tutti i condomini il progetto di installazione di un servoscala prima di procedere all’acquisto o alla sua installazione,  vi posso citare un caso che ho seguito recentemente in cui una famiglia ha proceduto all’acquisto di un servoscala senza prima accertarsi con una ragionevole certezza se tale servoscala potesse in effetti essere installato in una scala di un “vecchio edificio di ringhiera”.

montascale in condominio

In questo caso la famiglia aveva sì provveduto ad inviare la richiesta scritta ai sensi della Legge 13.1989, ma non aveva allegato a tale richiesta alcun progetto. Anzi, in attesa dei 3 mesi previsti dalla legge, aveva perfino provveduto all’acquisto.

Purtroppo solo poche settimane dopo l’acquisto, l’amministratore dello stabile ha deciso di far valutare a un tecnico l’impatto sulla stabilità e sicurezza della scala ed è emerso come l’installazione del servoscala avrebbe costituito un aggravio di carico che avrebbe ridotto in modo eccessivo la sicurezza della struttura.

Ovviamente questa verifica successiva (peraltro confermata anche da tecnici di fiducia della famiglia interessata all’installazione) ha di fatto pregiudicato l’intervento e ha reso ovviamente impossibile procedere come la legge consente.

Il caso appena citato ci deve pertanto far riflettere sulla necessità e opportunità di far precedere la decisione di acquisto e installazione da una seria verifica di quali possano essere i possibili pregiudizi alle parti comuni, in particolar modo quando tali pregiudizi siano relativi alla sicurezza e stabilità delle parti comuni.

Solo dopo che si abbia la certezza che il nostro progetto non possa portare alcun pregiudizio alle parti comuni oppure si abbia una ragionevole certezza che le contestazioni dei restanti condomini siano strumentali ed infondate, allora si può sfruttare in pieno e con una certa serenità l’opportunità fornita dal nostro legislatore, ovvero quella di installare un servoscala senza la necessità di approvazione degli altri condomini.

Vedi tutti i modelli di servoscala a piattaforma Stannah:

Servoscala curvilineo: Stairiser XE

piattaforma elevatrice a vano

Servoscala rettilineo: Stairiser DE

pedana elevatrice per disabili

Servoscala per interni: Stairiser CE

Montascala a Piattaforma per Sedia Rotelle

Servoscala per esterni: Stairiser BC

Montascale a piattaforma per esterni

Leggi anche:

Il servoscala in condominio dopo il decesso della persona

Quanto costa un servoscala a piattaforma?

 

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25 risposte a “L’installazione del servoscala in condominio”

  1. aldo ha detto:

    Gentile Architetto,nel condominio dove vivo, scala B,siamo 14 proprietari di appartamento,ormai quasi tutti vicini agli 80 anni,chi più chi meno e nell’atrio, per raggiungere le scale o l’ascensore, abbiamo 5 gradini con corrimano sia a destra che a sinistra ma il problema si presenta quando dobbiamo salire i gradini con il carrello della spesa provvisto di rotelle.Si potrebbe installare una pedana utilizzando metà dei gradini per favorire la salita degli stessi.Qualche condomino più anziano di me sarebbe contento.Grazie per una risposta in merito,Aldo

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      Certo! Stannah propone diverse soluzioni anche per superare solo pochi gradini.
      La invito a contattare il numero verde gratuito 800-898111, una nostra assistente sarà a sua completa disposizione per qualsiasi informazione e necessità.

  2. Enrica ha detto:

    Si può installare fino al decimo piano?

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      La richiesta è particolare, è preferibile parlare direttamente con i nostri esperti in merito. Può chiamare il numero verde 800-898111.

  3. GIUSEPPE BOIANO ha detto:

    in un condominio con 5 appartamenti dove non e’ necessaria la gestione da parte di un amministratore e il montascale e’ fornito dall’ulss che ha gia’ effettuato il sopralluogo quali passi dobbiamo fare?

  4. Ernesto Baroni ha detto:

    Vorrei sapere se potete fare un preventivo e possibilmente venire a prendere le informazioni dirette per un montascale per carrozzina e possibilmente anche con seggiolino.
    Grazie

  5. Alessio ha detto:

    Buona sera, ho letto dei commenti dove si menzionava un montascale per utilizzi diversi dal trasporto persone ,a tal proposito le chiedo quali modello dovrei guardare.
    È possibile fornire una soluzione ad ok in base alle esigenze?

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      Sul montascale si possono trasportare oggetti di piccolo carico (ad esempio le buste della spesa), se invece i carichi sono più pesanti (ad esempio carrozzina elettrica) bisogna orientarsi su prodotti diversi come pedana o elevatori, a seconda della conformazione delle scale.
      Per maggiori informazioni la invitiamo comunque a contattare il nostro numero verde.

  6. Emilio ha detto:

    Qualora dopo che è stato installato un montascale , un condomino che non ha accettato di partecipare alla spesa può in un secondo tempo chiedere di usare il montascale previo il pagamento dei costi sostenuti per la parte di competenza?

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      Sì, anche se l’acquisto, dopo l’approvazione dell’assemblea condominiale, è avvenuto da una singola persona possono successivamente subentrare uno o più condomini alla spesa e quindi all’utilizzo del montascale.
      Non ci sono leggi o sentenze che regolano gli accordi, sta al buon senso dei condomini trovare la giusta soluzione.
      Una sola precisazione: i subentranti non potranno però godere delle eventuali detrazioni fiscali sul bene.
      A disposizione
      Stannah Montascale

  7. Lucia ha detto:

    Siamo due proprietari di un servo scala, l,altro è andato via e vuole mantenere la proprietà del servo scala ma non vuole pagare L,assistenza semestrale e nemmeno le spese di rotture come devo fare.

  8. Lucia ha detto:

    Aggiungo al mio commento di poco fa , che il mio comproprietario vuole rimanere proprietario del servo scala

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      La questione è da dirimere direttamente con il proprietario. Noi in quanto Stannah non possiamo entrare nel merito, ci dispiace e ci auguriamo che si riesca a trovare un accordo!

  9. Manuela ha detto:

    Salve, dovrei cambiare il montascale sulle scale condominiali: abbiamo già una sedia adesso ma, per sopraggiunte necessità, sempre nostre, dovremmo modificare l’impianto, costituito da sedia, con una pedana. Il condominio ci sta facendo problemi di autorizzazione.
    Trovo che non possa essere oggetto di autorizzazione.
    La procedura dei 90 giorni deve sempre essere effettuata o, avendola già esperita per il primo montaggio, è ultronea?
    Inoltre mi chiedono di far pervenire decreto di invalidità. E’ corretto da parte loro voler visionare e trattenere copia di esso?
    Grazie mille

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno, per qualsiasi modifica o cambiamento da apportare sulla scala condominiale è necessario interpellare l’ amministratore al quale spiegare la nuova esigenza.
      Noi come Stannah possiamo effettuare un sopralluogo gratuito per verificare la fattibilità di un nuovo impianto che andrà a sostituire quello vecchio, in quanto si tratta comunque di due prodotti completamente differenti.
      Il preventivo verrà dato in copia all’amministratore insieme all’invalidità dell’ utente. L’amminisratore dovrà fare assemblea proponendo la richiesta ricevuta e sarà compito suo dichiarare che l’utente ha tutti i diritti per poter installare una pedana x l’abbattimento barriere architettoniche.
      Per qualsiasi altra informazione o necessità la invitiamo a contattarci al numero verde.

  10. sandro Mantovan ha detto:

    salve, mia madre porprietaria di un appartamento in un condominio di 2 piani con tre proprietari vorrebbe installare un montascale uno degli altri proprietari non vuole che venga installato l’altro è d’accodo.
    faccio presente che mia Madre è ancora autosufficiente,anche se ormai con molta fatica riesce a fare le scale (primo piamo).Per lei il montascale le sarebbe di forte sollievo e soprattutto una sicurezza per lei. Come porei procedere visto che non c’è un amministratore di condominio?

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      Solitamente in assenza di un amministratore è la maggioranza che decide per tutti. L’alternativa sarebbe quella di nominare un amministratore e far seguire a lui tutto l’iter di installazione di un montascale.
      Inoltre, anche se non si è in presenza di una invalidità (per cui è la legge che permette l’installazione di un ausilio) vige sempre la regola del buon senso nel garantire un aiuto a persone con difficoltà motorie.
      Stannah Montascale

  11. Germana ha detto:

    Buonasera, i condomini che hanno approvato l’installazione di un servoscala però a totale carico di solo 2 proprietari, possono imporre quale modello installare? Premetto che le caratteristiche tecniche della scala sono compatibili con i requisiti richiesti.
    Grazie.

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      Dal momento che il condominio ha approvato l’installazione di un ausilio, che sia esso un servoscala o un montascale, spetta al o ai proprietari scegliere quale tipologia di modello installare. Questo non vieta il fatto che potrebbe essere concordato insieme agli altri condomini, ma non è un requisito fondamentale.
      Stannah Montascale

  12. giorgio ha detto:

    buongiorno,
    per quanto riguarda l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale all’installazione di un montascale mi pare di avere capito che la stessa puo’ essere superata (sia in caso sia negativa che di mancata assunzione) solo qualora il/i richiedente/i siano in stato di necessita’ in quanto portatori di disabilita’ .
    Nel mio caso , condominio di 6 appartamenti in cui solo alcuni condomini interessati all’impianto ma non gravati al momento da disabilita’ o difficolta’ motorie , deve essere obbligatoriamente acquisito il parere favorevole dell’assemblea e con quale quorum ?
    Grazie

    giorgio – padova

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno,
      In assenza di disabilità deve essere richiesto in assemblea (ordinaria o straordinaria) la possibilità di installare un montascale. Qualora la maggioranza si opponga all’installazione è tenuto a proporre un’alternativa, ad esempio un ascensore o altro.
      Stannah Montascale

  13. Vincenzo ha detto:

    vorremmo installare un montascala nel nostro condominio di 5 piani, le persone interessate sono al 2 al 3 ed al 5 piano. la domanda e`, se l’utente del 5 piano o del terzo lo ha usato per salire le scale come fanno gli altri due che rientrano a casa ad usufruirne? Esiste la possibilita` di avere pulsanti, stile ascensore, per chiamarlo al piano voluto?

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