Guida all’installazione di Montascale in Condominio | Stannah

Guida all’installazione di montascale in condominio

La guida all’installazione, la normativa, le procedure condominiali e le risposte alle domande più comuni

Scritto da Stannah

Servoscala in condominio

Sommario

1.Servoscala e montascale in condominio
1.1 – Cosa dice la norma e quali sono i vantaggi
1.2 – La Normativa sulle Barriere Architettoniche
1.3 – Legge 13.1989
2. Procedure per l’installazione di un montascale
2.1 – L’installazione nel condominio
2.2 – Dopo l’installazione
2.3 – Il servoscala dopo il decesso della persona
3. Vantaggi Stannah
3.1 – Design ed eccellenza dei materiali e tecnologia
3.2 – Detrazioni ed agevolazioni fiscali
3.3 – Sicurezza, manutenzione e servizi post-vendita
3.4 – E se c’è un giardino condominiale?
3.5 – Perché contattare Stannah?

 

montascale e servoscala in condominio

Di fronte alla sempre maggiore necessità di rendere accessibili le parti comuni degli edifici condominiali costruiti prima dell’entrata in vigore della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche e considerato che la Riforma del Condominio ha innalzato le maggioranze assembleari per poter installare un ascensore o effettuare altre innovazioni, occorre chiedersi quali siano le migliori soluzioni progettuali e giuridiche per garantire anche alle persone con difficoltà motorie la possibilità di uscire di casa e di utilizzare i servizi condominiali.

Sono sempre più numerosi i casi in cui all’interno dei condomini le esigenze di poche persone con difficoltà motorie non trovano alcuna risposta da parte del resto dei condomini oppure trovano difficoltà di ogni tipo ad essere soddisfatte.

Capita spesso infatti che quando uno dei condomini in una determinata fase della propria vita comincia ad avere difficoltà motorie, fa fatica a trovare l’appoggio dei vicini di casa nella ricerca di una soluzione per rendere accessibili le parti comuni.

Ci si rende quindi conto di essere spesso soli di fronte alla necessità di superare le barriere all’interno del palazzo in cui si vive.

In questo articolo cercheremo di abbordare tutte, ma proprio tutte le vostre domande e le risposte dell’esperto in merito al servoscala o al montascale in un condominio.

Servoscala e montascale in condominio.

Se è comprensibile che alcuni interventi possano sollevare mille dubbi rispetto al loro costo e al loro impatto sulle parti comuni e quindi incontrare maggiori resistenze (si pensi all’installazione di un ascensore), diventa invece più difficile capire le resistenze che spesso si incontrano di fronte alla proposta di installare un servoscala, specialmente quando il costo della sua installazione viene sostenuto direttamente da chi ha un immediato ed urgente bisogno di rendere accessibile alcune parti comuni.

L’installazione di un ascensore, pur se costituisce la soluzione progettuale migliore per garantire una completa e universale accessibilità di molte parti comuni, comporta spesso la necessità di superare molte difficoltà tecniche e questioni giuridiche complesse.

Inoltre, da giugno del 2013 per la sua installazione occorre (anche solo per avere la “semplice” autorizzazione a eseguire l’intervento) ottenere il consenso della metà dei condomini. Insomma, non è più sufficiente la maggioranza di 1/3 che era prevista dalla normativa originaria (Legge 13.1989).

Tenendo conto della spesa necessaria, non sempre si riescono a trovare condomini disponibili a farsi carico del costo della realizzazione di un ascensore. Inoltre, questo tipo di intervento ha spesso un impatto non indifferente sul decoro architettonico e sull’utilizzo di alcune parti comuni e quindi può creare delle resistenze che si riflettono sull’ottenimento della maggioranza assembleare necessaria.

Insomma, nel caso in cui si scelga di superare l’inaccessibilità delle parti comuni attraverso la realizzazione di un ascensore, il rischio concreto è quello di non ottenere la necessaria autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Ecco allora che molti si orientano verso l’installazione di un servoscala. La ragione principale sta proprio nel fatto che per la sua installazione non è necessario ottenere alcuna autorizzazione dal resto dei condomini (art 2 Legge 13.1989).

Questa importante e preziosa agevolazione normativa è bene ricordare come non sia stata in alcun modo modificata dalla Riforma del Condominio.

Servoscala in condominio

Montascale in condominio: cosa dice la norma e quali sono i vantaggi

Installare un servoscala nelle parti comuni di un condominio costituisce una situazione sempre più ricorrente soprattutto negli edifici costruiti prima della entrata in vigore della normativa anti-barriere architettoniche che ha imposto criteri di progettazione e realizzazione che garantiscano una piena e totale accessibilità di tutte le parti comuni.

Oltre ad agevolare l’autonomia di movimento all’interno della propria abitazione, il montascale rappresenta una concreta soluzione ai problemi di mobilità anche all’interno di un condominio. Esistono, in particolare, due tipiche situazioni in cui diviene necessario l’acquisto di un montascale da parte di un condominio: quando è necessario superare la breve rampa di scale dritte che conduce all’ascensore, e quando, in totale mancanza di quest’ultimo, i condomini sono costretti ad affrontare a piedi diverse rampe di scale per raggiungere la propria casa. In entrambi i casi, il montascale Stannah facilita indubbiamente la vita di chi non riesce più a compiere grandi sforzi fisici o anche semplicemente di chi ha bisogno di “un aiuto” per trasportare i pacchi della spesa.

La Normativa sulle Barriere Architettoniche

Il servoscala in condominio abbatte le barriere architettoniche

Nei precedenti articoli pubblicati su questo sito si ha già avuto modo di illustrare ai nostri cari lettori come la specifica normativa in materia di accessibilità, proprio per facilitare la realizzazione di interventi finalizzati a superare le barriere architettoniche nelle parti comuni dei condomini, abbia previsto un regime speciale e particolare che deroga agli ordinari principi e regole stabilite dal nostro Codice Civile in materia condominiale.

La specialità e particolarità di questa normativa sta in primo luogo nel fatto di consentire di intervenire sulle parti comuni senza dover necessariamente ottenere in assemblea il consenso degli altri condomini ordinariamente necessario per effettuare le c.d. innovazioni. La normativa speciale infatti prevede che in seconda convocazione si possa deliberare ed autorizzare qualsiasi intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere con una maggioranza di 1/3 (questa maggioranza peraltro è stata innalzata dalla recente riforma del condominio in vigore da giugno 2013).

Quando si presenta la necessità di installare un montascale in condominio per soddisfare le esigenze di uno o più abitanti capita abbastanza di frequente che gli altri inquilini si pongano domande del tipo: chi paga per l’acquisto? Quanto può essere ingombrante un prodotto del genere? In questo paragrafo cercheremo di dare una risposta a queste domande.

La procedura prevede che gli interessati all’acquisto ne diano comunicazione all’assemblea condominiale che deve deliberare sulla richiesta entro tre mesi. l’assemblea può decidere che ogni condomino partecipi in modo proporzionale alla spesa da sostenere oppure che se ne prenda carico soltanto l’inquilino interessato.

È bene però sapere che, anche nel caso in cui l’assemblea non sia d’accordo con l’installazione del montascale, esiste una legge che “protegge” il condomino interessato. Si tratta della Legge 13.1989 secondo cui, anche senza il permesso degli altri condomini, è possibile installare il servoscala (o, eventualmente, apportare altre modifiche alla struttura condominiale) a patto che il costo dell’operazione sia a carico dell’interessato (per ulteriori dettagli, vi suggeriamo l’articolo dell’Avvocato Gaetano De Luca).

un’altra cosa che bisogna assolutamente sapere è che, in quanto prodotti funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche, i montascale godono delle possibilità di agevolazione previste sempre dalla legge n. 13/89. un’azienda come Stannah, che segue i suoi clienti in ogni fase dell’acquisto, dalla scelta al post installazione del montascale, mette a disposizione i suoi consulenti commerciali per sopralluoghi gratuiti e per la compilazione della richiesta di contributo e di agevolazione fiscale.

Legge 13.1989

In secondo luogo, questa normativa (stiamo parlando della Legge numero 13 del 1989) consente perfino di prescindere dal consenso degli altri condomini quando per il superamento delle barriere architettoniche si sceglie di installare un servoscala. In questo caso non è in alcun modo necessario ottenere il consenso di una determinata (se pur ridotta) maggioranza in assemblea, ma è possibile procedere liberamente.

La normativa però impone a chi è interessato a installare un servoscala una particolare procedura. Il condomino che ha necessità di superare delle barriere presenti nelle parti comuni deve infatti, come primo passo, inviare all’amministratore una richiesta scritta in cui fa presente che intende installare un servoscala. Solo dopo che sono trascorsi tre mesi da questa richiesta senza che vi sia stata una delibera in merito, allora la persona interessata potrà procedere alla installazione a proprie spese.

Questa procedura apparentemente semplice e lineare in realtà necessita di alcuni preziosi chiarimenti ed approfondimenti in quanto sono sempre di più i contenziosi che sorgono tra condomini proprio in relazione all’installazione del servoscala sulle parti comuni.

La necessità di chiarire alcuni importanti aspetti nasce peraltro anche dal fatto che la riforma del condominio (in vigore da giugno 2013) ha mantenuto invariata questa particolare procedura stabilita per facilitare l’installazione di servoscala nei condomini. Rimane quindi alto l’interesse per questo tipo di procedura che consente di intervenire sulle parti comuni senza la necessità di ottenere il consenso degli altri condomini.

Servoscala in condominio: procedure per l’installazione

Vediamo quindi quali sono le attenzioni da porre nel procedere all’installazione di un servoscala in condominio. Il punto di partenza ovviamente è la conoscenza della specifica norma che ha introdotto questa agevolazione. Si tratta del comma secondo dell’art. 2 della Legge 13.1989 che recita:

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages

La semplice lettura della normativa però non ci consente di capire alcuni aspetti delicati che occorre tenere ben presenti per evitare il sorgere di litigi.

Innanzitutto, è opportuno che la richiesta scritta non si limiti a far presente all’amministratore la sola intenzione di installare un servoscala ma contenga anche una vera e propria richiesta di convocazione di un assemblea condominiale specifica su questa richiesta.  La ragione sta nel fatto che la persona che per primo ha sentito il bisogno e interesse a installare un servoscala potrebbe in realtà trovare altri condomini interessati a partecipare al costo dell’opera.

È consigliabile poi allegare alla raccomandata scritta, oltre il preventivo, anche il progetto relativo al servoscala che si intende installare.

Questo adempimento è particolarmente importante in quanto mette il resto dei condomini e lo stesso amministratore nelle condizioni di valutare preventivamente da una parte l’eventuale interesse a partecipare al costo dell’opera e dall’altro di verificare se esistono eventuali possibili pregiudizi e limiti alla stessa installazione.

Sappiamo infatti come la possibilità di installare a proprie spese un servoscala anche senza il consenso del resto dei condomini incontri dei precisi limiti di legge sanciti dal Codice Civile (pregiudizio alle parti comuni, al decoro architettonico e alla sicurezza e stabilità dello stabile).

Per evitare quindi che questi limiti possano essere opposti e contestati da qualche condomino dissenziente dopo che il servoscala sia già stato acquistato o installato è opportuno e consigliabile far conoscere al resto dei condomini il progetto prima possibile, in modo che gli stessi possano avere il tempo necessario di valutare eventuali “controindicazioni” rispetto allo stesso progetto e farle presenti durante la discussione in assemblea.

È quindi interesse dello stesso condomino, che ha esigenza di superare delle barriere nelle parti comuni, cercare di condividere prima possibile con il resto dei condomini il progetto ed eventualmente prendere atto di eventuali contestazioni in modo da valutare se vi siano delle modifiche da apportare.

Solo condividendo il progetto con i propri vicini si ha possibilità di ridurre il rischio di possibili azioni legali dai condomini dissenzienti oppure assenti in assemblea.

I tre mesi di tempo che la legge concede come spazio temporale trascorso il quale un condomino può procedere a installare un servoscala ha proprio questa utilità: consente di valutare eventuali limiti tecnici all’installazione.

A dimostrazione dell’importanza di portare a conoscenza di tutti i condomini il progetto di installazione di un servoscala prima di procedere all’acquisto o alla sua installazione, vi posso citare un caso che ho seguito recentemente in cui una famiglia ha proceduto all’acquisto di un servoscala senza prima accertarsi con una ragionevole certezza se tale servoscala potesse in effetti essere installato in una scala di un “vecchio edificio di ringhiera”.

In questo caso la famiglia aveva sì provveduto ad inviare la richiesta scritta ai sensi della Legge 13.1989, ma non aveva allegato a tale richiesta alcun progetto. Anzi, in attesa dei 3 mesi previsti dalla legge, aveva perfino provveduto all’acquisto.

Purtroppo, solo poche settimane dopo l’acquisto, l’amministratore dello stabile ha deciso di far valutare a un tecnico l’impatto sulla stabilità e sicurezza della scala ed è emerso come l’installazione del servoscala avrebbe costituito un aggravio di carico che avrebbe ridotto in modo eccessivo la sicurezza della struttura.

Ovviamente questa verifica successiva (peraltro confermata anche da tecnici di fiducia della famiglia interessata all’installazione) ha di fatto pregiudicato l’intervento e ha reso ovviamente impossibile procedere come la legge consente.

Il caso appena citato ci deve pertanto far riflettere sulla necessità e opportunità di far precedere la decisione di acquisto e installazione da una seria verifica di quali possano essere i possibili pregiudizi alle parti comuni, in particolar modo quando tali pregiudizi siano relativi alla sicurezza e stabilità delle parti comuni.

Solo dopo che si abbia la certezza che il nostro progetto non possa portare alcun pregiudizio alle parti comuni oppure si abbia una ragionevole certezza che le contestazioni dei restanti condomini siano strumentali ed infondate, allora si può sfruttare in pieno e con una certa serenità l’opportunità fornita dal nostro legislatore, ovvero quella di installare un servoscala senza la necessità di approvazione degli altri condomini.

Accessibilità in condominio:

Procedure per l’installazione di un montascale o di un servoscala

Montascale per scale d’ingresso di un condominio

Oggi l’installazione di un servoscala per superare le barriere presenti nelle parti comuni di un condominio costituisce non solo la soluzione progettuale più rapida ma anche lo strumento giuridicamente più semplice.

Occorre peraltro tenere conto che purtroppo l’installazione di un servoscala non significa la risoluzione di tutti i problemi. Vi sono casi in cui la sua presenza (nonostante la sua installazione sia avvenuta a spese della persona interessata) continua a essere vissuta dagli altri condomini come un peso.

Si pensi ad esempio a tutte quelle situazioni in cui qualche condomino ne contesti la sua pericolosità, arrivando perfino a pretendere che la sua installazione sia accompagnata dalla sottoscrizione di un’assicurazione che copra il rischio di eventuali danni a terzi. Oppure si pensi alla pretesa di alcuni condomini di addebitare il costo dell’energia elettrica utilizzata per il funzionamento del servoscala alla persona con difficoltà motorie che lo utilizza.

Si tratta di situazioni che esprimono efficacemente l’atteggiamento di chiusura e pregiudizio che circonda coloro che si trovano ad avere una disabilità di tipo motorio. Questo atteggiamento ha come effetto di creare situazioni di discriminazione all’interno dei condomini, in quanto una persona per poter uscire dal proprio appartamento e per poter utilizzare le parti comuni è costretto a sostenere costi e a farsi carico di adempimenti, a differenza degli altri condomini.

Sino a poca tempo fa questa situazione veniva considerata come normale. Anzi si pensava di essere di fronte ad un trattamento di favore nei confronti delle persone con disabilità motorie in quanto gli si consentiva di intervenire sulle parti comuni senza dover ottenere il consenso degli altri.

Oggi però l’introduzione nel nostro ordinamento dei principi di diritto antidiscriminatorio (attraverso la Legge 67.2006 e la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità) assegna alle persone con disabilità una maggiore tutela, consistente nel diritto di vedersi riconosciuti i c.d. accomodamenti ragionevoli da parte di chi entra in relazione con loro.

Questo significa che il Condominio nel suo complesso dovrà fare il possibile (in termini di ragionevolezza) per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità, predisponendo qualsiasi accorgimento o strumento che possa garantire a queste persone la possibilità di usufruire pienamente dei servizi condominiali e delle parti comuni.

In altre parole il nuovo approccio antidiscriminatorio impone alla società (e quindi anche alle persone che compongono un condominio) di farsi carico delle esigenze delle persone con disabilità. La disabilità viene pertanto considerata come una condizione di cui deve farsi carico il contesto sociale, evitando che i problemi che essa pone siano ritenuti problemi individuali.

Ecco quindi che l’installazione di un servoscala – alla luce dei principi di diritto antidiscriminatorio – può ben qualificarsi come uno degli strumenti (accomodamento ragionevole) che il contesto condominiale è tenuto a predisporre per venire incontro ai bisogni di una persona con disabilità, per evitare che la stessa venga emarginata e discriminata.

Le conseguenze di questo nuovo approccio giuridico e culturale sono molto rilevanti. Si potrebbe infatti cominciare a sostenere che non sia più sufficiente semplicemente autorizzare l’installazione di un servoscala, ma che debba essere anche economicamente sostenuta da tutti i condomini, proprio in un’ottica di ragionevole accomodamento.

Il servoscala diventa quindi oggi uno degli strumenti per poter ridurre la condizione di svantaggio in cui versano i condomini con disabilità e quindi per poter contrastare la possibile condizione di discriminazione in cui vengono a trovarsi.

Questo nuovo modo di vedere la disabilità (modello sociale) introdotto dalla Convenzione Onu peraltro ci aiuta a trovare la soluzione giuridicamente più corretta in tutti quei casi in cui la normativa speciale è poco chiara o non è sufficiente a fornirci le risposte più adeguate alle esigenze dei condomini con disabilità.

Si pensi ad esempio al caso in cui la persona che ha proceduto all’installazione del servoscala muoia. Cosa fare? Ci sono state situazioni in cui il condominio riteneva legittimo imporre agli eredi la rimozione dello stesso, visto che la persona interessata non c’era più.

Ora, pur se attualmente non esiste una normativa precisa che consenta di tenere il servoscala anche dopo il decesso della persona con disabilità che ne usufruiva in modo diretto, ritengo comunque che, dal punto di vista giuridico, se vi sono dei condomini interessati al mantenimento del servoscala sulle parti comuni, il resto dei condomini non può imporne la rimozione.

Questo mio parere si basa in primo luogo sulla “ratio” dell’intero specifico sistema normativo anti-barriere che consente l’installazione senza il consenso del resto dei condomini, e quindi a maggior ragione ne dovrebbe consentire il mantenimento.

In secondo luogo, è proprio il diritto antidiscriminatorio a fornire un ulteriore sostegno normativo in quanto è interesse di tutti i condomini avere un edificio che sia accessibile e non discriminante.

Alla luce di queste brevi considerazioni risulta quindi importante che tutti coloro che abitano in un condominio comincino a sviluppare una nuova consapevolezza, ovvero quella di rendersi conto che non si può più ritenere la disabilità solo un problema di chi vive questa condizione, ma un problema del più ampio contesto sociale, che pertanto deve cominciare a farsene carico.

Una volta installato il montascale sarà ancora possibile salire e scendere le scale a piedi?

Ingombro ridotto montascale in condominio

I montascale a poltroncina Stannah non creano problemi di spazio: la poltroncina, una volta ripiegata, non occupa più di 30 cm e durante l’installazione verrà individuata la posizione migliore di parcheggio affinché non crei disagi a chi usa solamente le scale. La sola rotaia, inoltre, ha un ingombro ridottissimo e con il suo posizionamento basso ti consentirà di continuare ad utilizzare il corrimano. Lo stesso vale per il servoscala. Una volta usata per fare il tragitto, la piattaforma elevatrice si chiude su se stessa con il minimo ingombro per permettere l’uso delle scale a chi si sposta a piedi.

Il servoscala in condominio dopo il decesso della persona

Nella vita di un condominio può purtroppo accadere che la persona con problemi motori che aveva installato a proprie spese un servoscala nelle parti comuni muoia. In casi come questi alcuni condomini potrebbero chiedere e pretendere che l’amministratore si attivi per la rimozione e disinstallazione del servoscala.

Che cosa prevede la legge e quali i diritti e gli obblighi dei condomini qualora si voglia disinstallare un servoscala se la persona che lo utilizza decede

Cosa fare nel caso in cui alcuni condomini pretendano di volere togliere un servoscala installato negli anni precedenti a vantaggio di una persona successivamente deceduta? Vediamo cosa prevede la legge e di conseguenza quali siano i diritti e gli obblighi dei condomini.

Di fronte a questa richiesta, l’amministratore di un condominio si trova spesso in difficoltà in quanto non sa bene come comportarsi. La stessa normativa sulle barriere architettoniche (Legge 13.1989) non prevede alcuna regola specifica per questi casi, ma regolamenta solo la fase iniziale dell’installazione, prevedendo che la persona interessata possa procedere (a proprie spese) anche se non ottiene la maggioranza dei consensi in assemblea.

Ecco quindi che l’assenza di una norma chiara e precisa che regolamenta il caso del decesso della persona che ha installato a proprie spese ed utilizzato il servoscala, può creare dubbi su cosa fare e come agire.

La mancanza di una norma specifica però non significa che non si possa individuare la regola concreta da applicare in situazioni di questo tipo. In tema di eliminazione delle barriere architettoniche esistono infatti dei principi generali e dei valori giuridici che stanno alla base della regolamentazione della materia. Vediamo quindi come questi principi possono aiutarci a trovare una soluzione equa ed equilibrata.

Le situazioni che si possono avere dopo il decesso possono essere diverse.

Nel caso in cui tutti i condomini siano d’accordo nel lasciare il servoscala il problema ovviamente non dovrebbe porsi, a meno che gli eredi della persona che lo ha installato a proprie spese decidano di toglierlo per utilizzarlo ad esempio in altri luoghi. In quest’ultimo caso nulla impedisce però che una parte dei condomini proponga agli eredi di lasciarlo sulle parti comuni, accordandosi per il riconoscimento di un valore economico.

Il problema non si pone ugualmente anche nel caso opposto, ovvero quando tutti i condomini siano d’accordo sulla disinstallazione del servoscala, non essendoci alcuna persona con problemi motori interessata alla sua permanenza. Il servoscala potrà pertanto essere disinstallato e riconsegnato agli eredi di chi lo aveva installato. Qui occorre però tenere presente un aspetto giuridico importante di cui pochi sono a conoscenza.

Da qualche anno esiste in Italia una normativa che vieta le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Questo significa che una persona con disabilità che viene discriminata può agire nei confronti del soggetto discriminante per chiedere la rimozione della discriminazione e il risarcimento dei danni.

Il condominio nella sua globalità deve quindi sapere che la presenza di barriere architettoniche nelle sue parti comuni potrebbe impedire a una persona esterna di visitare un amico o un parente residente nel condominio. L’inaccessibilità delle parti comuni impedendo a una persona esterna di far visita ad un condomino potrebbe configurare quindi una condotta discriminatoria imputabile al condominio nella sua globalità.

Ecco quindi che anche di fronte al totale accordo di tutti i condomini sulla disinstallazione del servoscala, pur non ponendosi alcuna questione condominiale interna, occorre avere la consapevolezza che tale rimozione potrebbe di fatto danneggiare altri soggetti esterni al condominio.

Il consiglio quindi è quello di non disinstallare il servoscala anche se in quel momento non esistono condomini con difficoltà motorie interessate alla sua permanenza. Ciò proprio per evitare che il condominio possa essere in futuro incappare in “denunce” di discriminazione.

La situazione invece che crea maggiori difficoltà e dubbi è quella in cui vi siano dei condomini che chiedono la disinstallazione e altri che invece si oppongono, sostenendo che il servoscala non possa essere disinstallato. Come deve comportarsi in questi casi l’amministratore?  A chi dare ragione?

Qui ci viene in soccorso sia la normativa specifica anti-barriere che la normativa generale in tema di comunione e di condominio. Si può infatti ritenere che se la normativa prevede la possibilità di installare a proprie spese un servoscala, la stessa regola possa essere applicata in via analogica anche al caso in cui vi siano solo pochi (ne basta anche uno solo) condomini interessati alla sua permanenza. Pertanto, anche un solo condomino può impedire che il servoscala sia disinstallato, e ciò a prescindere che la persona che si oppone alla disinstallazione sia o meno una persona con difficoltà motorie.

Questo regola peraltro può essere desunta anche dalla normativa generale in tema di comunione di beni (art. 1102 cod. civ)

In conclusione, si può agevolmente sostenere che basta anche un singolo condomino che abbia interesse alla permanenza del servoscala per rendere illegittima la richiesta del resto del condominio di procedere alla sua rimozione.

Vantaggi Stannah

Design ed eccellenza dei materiali, tecnologia e semplicità d’uso.

Scegliere Stannah significa anche non dover rinunciare all’estetica della scala. I montascale Stannah, infatti, vengono installati senza dover ricorrere a opere murarie, lasciando pienamente utilizzabili sia la scala e sia il corrimano.

Inoltre, l’ingombro del montascale risulta davvero minimo e la poltroncina, quando non è in funzione, può essere comodamente ripiegata, facilitando ancora di più il passaggio sulle scale. Senza contare, poi, un’ulteriore comodità: nel caso in cui ci siano diversi condomini interessati all’utilizzo, il montascale consente di pianificare le fermate che deve fare in corrispondenza delle abitazioni dei diversi interessati.

I montascale Stannah possono essere installati su ogni tipo di scala: larga o stretta, lunga o corta, dritta o curva, all’interno e all’esterno del condominio.

Le scale curve risultano solitamente più impegnative per un montascale; ma anche in questo caso, i montascale Stannah assicurano un tragitto morbido e regolare, anche su percorsi molto lunghi o con più rampe, come quelli di un condominio. La rotaia 260, progettata per le scale curve, offre una straordinaria stabilità grazie al doppio tubo e può essere installata sia dal lato del muro sia da quello della ringhiera.

I montascale Stannah sono la scelta ideale anche nel caso di scale dritte e ripide: la rotaia 600, su cui si muovono i montascale per scale dritte, rappresenta un’importante evoluzione perché permette il montaggio del montascale a soli 15 centimetri dal muro, lasciando così più spazio per il passaggio sulle scale.

Realizzata in alluminio e disponibile nei colori Argento e Bronzo, la rotaia per scale dritte soddisferà persino i condomini meno propensi all’installazione del montascale: infatti, offre l’incredibile vantaggio di nascondere al suo interno elementi tecnici solitamente visibili come la cremagliera e le barre di sostegno. l’estetica della scala condominiale, quindi, risulterà tutt’altro che compromessa.
Ma i vantaggi estetici non finiscono qui!

Segnaliamo, infatti, la vasta gamma di prodotti Stannah: ce n’è davvero per tutti gusti, per scale dritte e curve, per chi ama le forme morbide e per chi preferisce quelle più rigide.

Detrazioni ed agevolazioni fiscali per l’acquisto di un montascale in condominio

Il contenuto della pagina sulle detrazioni e risparmio fiscale per montascale è basato sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d’imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale.

Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.

Sicurezza, manutenzione e servizi post-vendita

Di certo, l’occhio di riguardo per la sicurezza! Tutti i prodotti Stannah, infatti, sono certificati secondo le norme internazionali (ISO 9001) ed europee (EN 29001). Ogni montascale viene sottoposto a severi collaudi e controlli prima di essere consegnato.

Anche la manutenzione si rivela tutt’altro che impegnativa e, inoltre, l’azienda, fornisce una garanzia di due anni sul montascale e di cinque sul motoriduttore e offre il prolungamento della garanzia fino a 10 anni se i controlli e la manutenzione vengono eseguiti attraverso la rete di assistenza tecnica Stannah.

Ancora, grazie anche al nuovo motore alimentato a batteria, i montascale Stannah sono più silenziosi di molti elettrodomestici comunemente usati in casa.

Infine, l’azienda fornisce le chiavi di sicurezza per l’utilizzo del montascale a tutti i condomini interessati all’acquisto

E se c’è un giardino condominiale?

Montascale per esterni

Stannah ha pensato anche a chi, con l’arrivo della bella stagione, vuole godersi il fresco e i profumi del giardino condominiale ma non sa come affrontare la scala esterna che lo raggiunge: All Seasons, infatti, è il modello di montascale specificatamente progettato per l’utilizzo all’esterno.

Come gli altri modelli, è dotato di diversi accessori di grande praticità e, inoltre, è prodotto con materiali specifici per l’esterno, che garantiscono una perfetta funzionalità e resistenza ai raggi UV e un’assoluta resistenza agli agenti atmosferici quali pioggia, ghiaccio, umidità, alte e basse temperature.

Perché contattare Stannah per installare un montascale in condominio?

Stannah è specializzata in rotaie lunghe e montascale condominiali, per questo ti supporta in tutto l’iter da seguire con l’amministratore e l’assemblea. Indipendentemente dal fatto che l’assemblea condominiale approvi o meno la spesa, potrai comunque installare privatamente la tua poltroncina montascale all’interno del tuo condominio ed eventualmente dividere la spesa con gli altri condomini che utilizzeranno il montascale.

Tutte le poltroncine Stannah, infatti, sono dotate di chiave di sicurezza per evitare l’uso del montascale da parte di persone non autorizzate.

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3 risposte a “Guida all’installazione di montascale in condominio”

  1. diomede ha detto:

    Buon giorno, quale peso massimo può trasportabile la poltroncina?Grazie.Cordialita’. Diomede

    • Stannah ha detto:

      Buongiorno, i nostri montascale per scale dritte possono trasportare fino ad un massimo di 160 kg, mentre i montascale per scale curve un massimo di 135 kg.
      Stannah Montascale

  2. Giorgio Braini ha detto:

    spiegate molto bene vi ringrazio

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