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Il contenuto della presente pubblicazione è basato sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale.
Suggeriamo comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.
INTRODUZIONE
L'acquisto di un montascale per l'utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, gode di significativi benefici fiscali.
In particolare dall'imposta lorda a carico del contribuente è possibile detrarre: l'importo pari al 19% della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall' art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche. L'importo pari al 36% della spesa sostenuta, ai sensi della legge 449/97 e successive modifiche. A partire dal 4 luglio 2006 è obbligatorio riportare separatamente il costo della manodopera in fattura.
CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
La detrazione del 19% è applicabile da contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Si tratta di una definizione piuttosto ampia che non limita gli aventi diritto a coloro che siano stati riconosciuti ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti allo scopo preposti. L'invalidità come sopra definita, per poter dare diritto a detrarre il costo di un montascale deve comportare per il soggetto interessato il sussistere di "menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie".
Ovviamente il soggetto, al reddito del quale viene applicata la detrazione, deve essere in grado di dimostrare con apposita documentazione medica, l'appartenenza alla definizione sopraccitata. Può avere diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap. La detrazione del 36% può essere invece applicata da qualsiasi contribuente, anche non residente in Italia e indipendentemente dal suo di salute, che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purchè situato in Italia. Pertanto, non è necessario che l'immobile nel quale viene realizzato il montascale coincida con l'abitazione nella quale si ha la residenza, né che sia occupata a titolo di proprietà; è possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente.
COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%
Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L'avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l'importo in detrazione. La detrazione si applica interamente alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.
COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%
Nel caso della detrazione del 36% la procedura è leggermente più complessa. Prima di procedere all'installazione va inviata, a mezzo raccomandata, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparta n. 21 - 65100 Pescara) una comunicazione redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it).
I pagamenti dovranno essere fatti con bonifico bancario, seguendo le procedure in essere, delle quali sono a conoscenza tutte le banche.
Si dovrà indicare:
- la causale del pagamento: "montaggio di un montascale al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche"
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture)
- il n° di partita IVA del destinatario del bonifico, che nel caso di Stannah Montascale è 11452700153.
L'importo pari al 36% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni, ovvero in quote del 10% all'anno. Possibilità per i soggetti anziani di ripartire la detrazione in tre o cinque quote annuali (da 75 a 79 anni, detraibile in 5 anni; da 80 anni in su, detraibile in 3 anni).
MODALITA' GENERALI PER L' OTTENIMENTO DELLA DETRAZIONE
Nel caso in cui l' acquirente non sia solito presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, ricordiamo che, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario provvedere alla presentazione del mod. 730 o mod. UNICO. Il mod.730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali etc), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d'imposta, risultasse in credito d' imposta, potrà ottenere l'immediato rimborso del credito con la liquidazione della pensione o stipendio del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
SPESE SOSTENUTE NELL' INTERESSE DI TERZI
Le spese per l'acquisto di un montascale sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto dal dichiarante nell' interesse delle persone fiscalmente a carico.
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