Detrazioni Fiscali per Montascale e Ascensore | Stannah

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER MONTASCALE STANNAH.

Per tutto il 2024 sono confermate le detrazioni fiscali sull’abbattimento delle barriere architettoniche!

L’art. 365 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha infatti esteso fino al 31 Dicembre 2025 la possibilità di usufruire del 75% di detrazione fiscale, recuperabile in 5 anni.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 29 Marzo 2024, non esiste più alcuna possibilità di ottenere la cessione del credito di imposta o lo “sconto in fattura”, mentre rimane la possibilità di portare in detrazione il 75% dell’intero importo sostenuto in 5 anni

Per agevolare tutti quelli che vogliono abbattere le barriere architettoniche, Stannah offre la possibilità di usufruire di un finanziamento fino a 60 rate a tasso zero sul 75% dell’importo totale.

Così poter abbattere le barriere architettoniche con Stannah sarà sempre più accessibile.

Un esempio:

se acquisti un prodotto del valore di 12.000 euro, l’effettiva spesa da sostenere sarà pari a 3.000 euro di acconto iniziale. Per 5 anni, ogni anno, ti verrà infatti restituito un importo pari a 1.800 euro a seguito della detrazione fiscale. Tale importo sarà corrispondente al totale delle rate mensili che pagate durante l’anno di riferimento, il tutto a interessi ZERO!*

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Esempio: Prezzo del bene € 10.000,00 – Anticipo € 2.500,00 – Importo totale del credito € 7.500,00 – Spese di istruttoria pari a € 50,00 – Prima rata a 30 gg. Durata del contratto di credito 60 mesi con 60 rate mensili da € 125,84 – Importo totale dovuto € 7.762,40 – TAN FISSO 0,01% TAEG 1,38%. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 – Spese incasso rata € 3,00 – Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. STANNAH MONTASCALE SRL opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.
Offerta valida sino al 30/06/2024.

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Qui sotto puoi trovare alcune informazioni utili. Scarica il PDF relativo alle Detrazioni e al Risparmio fiscale e la Guida ai Contributi, oppure contattaci per avere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Detrazioni e risparmio fiscale

Detrazione fiscale del 75%!

È possibile detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese (comprensive di IVA) sostenute per l’acquisto e l’installazione di un montascale. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, secondo la Legge n° 197 del 29 dicembre 2022, la percentuale di detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto di un montascale è del 75%

Chi può fruire della detrazione?

Tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, ovvero:

  • il proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.

Voglio saperne di più

  • Detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’erogazione dei contributi

    CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI

    L’erogazione dei contributi previsti dalla legge n° 13/1989 non preclude la possibilità di detrazione del 75% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un montascale.

    Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità delle indicazioni sopra riportate alle specifiche condizioni di ogni singolo contribuente e di rivolgersi ad un consulente fiscale.

  • Ripartizione della detrazione del 75% in 5 anni

    La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Quindi, a titolo di esempio, una spesa sostenuta nel 2022, inizierà ad essere portata in detrazione nella “Dichiarazione dei Redditi 2023” da presentarsi l’anno successivo.
    Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione e per farlo deve necessariamente indicare la detrazione fiscale in ciascuna delle 5 dichiarazioni dei redditi.
    L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
    La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il criterio di cassa. (la spesa si intende sostenuta nell’anno in cui viene pagata, indipendentemente dalla data fattura).
    Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio e presi in carico dal condominio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
    In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile indicata nella certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti.

  • Cambio di possesso

    Nel caso in cui viene venduto l’immobile prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate, salvo diverso accordo tra le parti, viene trasferito all’acquirente persona fisica dell’unità abitativa. Se il contribuente che ha eseguito l’intervento effettua la donazione dell’immobile ad un altro soggetto, il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.
    In caso di decesso del titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’installazione, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

    La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

  • Cosa fare per fruire della detrazione per detrazione fiscale per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche

    Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale utilizzando l’apposito bollettino da cui risultino:

    • la causale del versamento: “pagamento acconto/saldo per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche come da fattura n° XXXX emessa da Stannah Montascale Srl”
    • il codice fiscale del soggetto che paga
    • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

    Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali e presi in carico dal condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore.

    I contribuenti devono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli Uffici finanziari.

  • Detrazione fiscale del 19%

    Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, (articolo che definisce lo stato di handicap grave come “minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ) indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell’assegno di accompagnamento.

    Sono ammessi alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc.. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di “handicap grave”. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra esposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico.

    Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

Guida ai contributi per acquisto montascale

Questo capitolo ha lo scopo di fornire informazioni sui contributi previsti dalla legge n° 13/1989 – disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientra ovviamente anche l’installazione del montascale che, a differenza di eventuali interventi alternativi (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) gode anche del vantaggio di non avere bisogno di concessione edilizia o dichiarazione inizio attività per poter essere montato.

Guida ai contributi

Chi ha diritto al contributo?

Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore “di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” che determinano obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale.

Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipende la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono.

I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.

La Domanda di contributo

La domanda di contributo (richiederne una copia al consulente commerciale Stannah) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora”.

Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all’erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei

Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest’ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute.

La domanda deve essere sempre presentata dalla persona che ha le difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà.

Nel caso il costo dell’intervento sia a carico di un altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell’immobile), quest’ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere per adesione e consenso la domanda stessa.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno; la legge definisce che le domande relative ad un certo anno (per esempio il 2022) possano essere presentate entro il primo marzo del 2023, quelle presentate successivamente a tale termine saranno comunque prese in considerazione per l’anno successivo.

La documentazione da allegare

Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 16,00 euro, vanno allegati:

  • Certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente
  • Descrizione sommaria delle opere da realizzare (preventivo)
  • Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo (il consulente commerciale Stannah sarà lieto di fornirvi una copia del modulo di autocertificazione)
  • Nel caso di invalidi al 100%, va allegata fotocopia autenticata del certificato di invalidità

Criteri per l’erogazione del contributo

La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità.

Nel definire la graduatoria di erogazione dei fondi vengono tenuti in considerazione due soli elementi: il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100% e l’ordine cronologico di presentazione della domanda; pertanto non vengono tenuti in alcuna considerazione altri parametri come il reddito, l’età, il tipo di opera e la spesa affrontata.

Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescano ad essere soddisfatte nell’anno di presentazione vengono automaticamente tenute valide per l’anno successivo.

Entità del contributo

La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.

La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:

  • Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
  • Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
  • Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
  • Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
  • Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99

Riepilogo documentazione necessaria per L.13/89

  • Domanda in carta da bollo da 16,00 euro
  • Autocertificazione
  • Certificato medico in carta libera con identificata la menomazione e la limitazione funzionale
  • Codice fiscale del beneficiario del contributo
  • Fotocopia carta d’identità
  • Descrizione sommaria delle opere nonché importo della spesa prevista comprensiva di I.V.A. (preventivo)

In taluni casi si rendono necessari anche i seguenti documenti:

  • Certificato di invalidità rilasciato da ASL, in originale o in copia autenticata (invalidità al 100%)
  • Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall’Amministratore pro-tempore
  • Atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’alloggio in affittanza)
  • Atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci)

L’erogazione dei contributi previsti dalla legge n° 13/1989 non preclude la possibilità di detrazione del 75% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un montascale.

Domande e risposte sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto di prodotti per l’abbattimento delle barriere architettoniche

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Guida alle nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto di prodotti per l’abbattimento delle barriere architettoniche

  • Quali detrazioni sono previste per il montascale/pedane/ servoscala/elevatori verticali?

    La legge 30 Dicembre 2021, n. 234, ha introdotto, per montascale, pedane, servoscala ed elevatori verticali la possibilità di detrarre il 75% dell’importo in 5 anni.
    Tale opportunità è al momento in vigore fino al 31/12/2022 e rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla precedente normativa (detrazione del 50% in 10 anni).

  • In che modo si può usufruire delle detrazioni fiscali?

    Per il cliente esiste la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 75%:
    Richiedere le detrazioni direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo modo, per un importo di 10.000€ il cliente potrà portare in detrazione 7.500€ in 5 anni, ovvero 1.500€ ogni anno a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2022, che verrà presentata nel 2023.

  • Quali sono le procedure?

    Per la presentazione in dichiarazione dei redditi occorre che il cliente abbia il supporto di un commercialista.

  • Quali documenti occorrono?

    All’atto dell’ordine sarà necessario avere:
    1. una copia del documento e del codice fiscale
    2. dati aggiornati della visura catastale, relativa all’immobile dove si vuole installare il prodotto.
    3. In caso il montascale/pedana/servoscala/elevatore verticale venga installato in una casa in affitto, comodato, usufrutto, è necessario ottenere anche il consenso del/dei proprietari.
    Per tutti gli altri casi, è meglio rivolgersi direttamente al proprio commercialista o CAF.

  • Come posso ottenere una visura aggiornata per i dati catastali?

    Le visure sono disponibili gratuitamente per il proprietario sul sito dell’agenzie delle entrate, a cui si ha accesso tramite SPID.

  • Ci sono dei limiti sulla spesa?

    La nuova legge ha introdotto dei nuovi limiti di spesa per l’installazione di montascale/pedane/Servoscala/elevatori verticali. Tali limiti dipendono dalla tipologia dell’edificio in cui vengono eseguiti gli interventi:

    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari (ville o villette) o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (appartamenti in condominio, ma distaccati)
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari (i tipici appartamenti in condominio).
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (i tipici appartamenti in condominio)
    Tutti i prodotti Stannah rientrano abbondantemente nei limiti

  • È possibile usufruire anche del 110%?

    È possibile usufruire del 110% sull’installazione di montascale/pedana/servoscala/elevatore verticale solo se l’acquisto è compreso nell’acquisto di beni e servizi (definiti come trainanti) finalizzati al risparmio energetico. Ovvero in grado di aumentare l’immobile di almeno due classi energetiche o di portarlo alla classe energetica più alta; per questi interventi occorrono procedure molto più complesse e prevedono delle attività burocratiche per le quali occorre rivolgersi ad una impresa specializzata.

    È possibile usufruire dei contributi relativi alla legge 13/89, oltre allo sconto fiscale del 75%
    La legge 13/89 prevede la possibilità, nel caso sussistano le condizioni (persona con invalidità e/o menomazioni funzionali permanenti che ne limitino la mobilità) di richiedere al proprio comune di residenza, contributi a fondo perduto per acquistare prodotti finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche.
    Tali contributi, che normalmente si rendono disponibili non prima di un paio d’anni dopo l’acquisto del bene, vengono però sempre calcolati ed erogati sull’importo rimasto effettivamente a carico dell’acquirente, detratte le detrazioni fiscali dei quali il contribuente ha goduto o godrà negli anni successivi.
    Se invece si decide di portare direttamente in detrazione il 75%, al momento della erogazione del contributo il cliente dovrà dichiarare di aver in corso (o aver già concluso nel caso siano già passati più di 5 anni) la detrazione fiscale del 75%.

  • È possibile usufruire della detrazione anche per i miniascensori?

    I miniascensori della gamma Uplifts S2 e S3 sono destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e possono usufruire della detrazione fiscale del 75% al pari dei montascale, delle piattaforme e degli elevatori verticali.

  • È necessario produrre qualche documento per i lavori (CILA; SCIA, etc)?

    Per i montascale e le piattaforme servoscale della serie Stairiser, non c’è bisogno di produrre alcun documento, e rientrano quindi in quella che viene definita edilizia libera
    Per quanto riguarda gli elevatori della serie Smart, occorre valutare se siano necessarie delle opere edilizie oppure no. In caso siano necessarie, occorre produrre questa documentazione, in caso contrario si procede come i montascale, ovvero in edilizia libera senza alcuna documentazione necessaria.
    Per i mini-ascensori di norma serve creare un foro nel pavimento del piano superiore, quindi occorre sempre la documentazione in questione, a meno che il miniascensore non venga installato sfruttando un foro già esistente.
    La documentazione necessaria è normalmente la CILA (CERTIFICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA).
    Nel caso serva la CILA ed il cliente scelga lo sconto in fattura occorre anche che un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) produca la certificazione con la quale si attesta la congruità del prezzo.
    Stannah fornisce il fac-simile di tale certificazione e se necessario potrà mettere il cliente in contatto con professionisti convenzionati, che potranno fornire al cliente tale documento ad un prezzo prestabilito.
    La prestazione del professionista deve essere necessariamente fornita al cliente che deve poterne dimostrare l’avvenuto pagamento.